Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Testo vigente
Titolo VIII. Contratti di mutuo edilizio individuale, R. Scatti ed alienazioni
Capo Unico
Art. 139
1. Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprieta' dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformita' delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del Direttore generale o di un suo delegato, osservando le seguenti condizioni:
a) che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato;
b) che la ripartizione delle ipoteche della Cassa per ciascun alloggio corrisponda al valore suddetto;
c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui gia' concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica.
2. La cooperativa assegna al socio un congruo termine per la stipulazione del contratto di mutuo, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo ricorso alla Commissione di vigilanza entro giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza, che la cooperativa dovra' fare al socio mediante lettera raccomandata.
3. La cooperativa procedera' a norma di legge alla assegnazione dell'alloggio resosi disponibile, dopo che il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo, salvo in ogni caso diritti e ragioni contro il socio inadempiente.
4. Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, determinera' il miglior modo di utilizzazione di quegli alloggi che per qualsiasi motivo non abbiano potuto essere assegnati a norma di legge.32
Art. 140
1. La ripartizione delle ipoteche della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 139, nei riguardi dei soci proprietari degli alloggi o dei loro aventi causa, avviene con lo stesso grado delle ipoteche da ripartirsi.
Art. 141
1. I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente.
2. Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo' procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.
3. La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative da essa finanziate, puo' consentire che il riscatto come previsto dal primo comma, avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalita' da essa fissate, purche' la prima rata non minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo, le garanzie e gli interessi dovuti.
4. Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi o prestiti e' tenuta a consentire la cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3°.
Art. 142
1. Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte enti diversi, e' consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonche' ai loro aventi causa, di avvalersi della facolta' di riscatto di cui all'art. 141, limitatamente alla quota di debito contratto verso l'Amministrazione.
Art. 143
1. Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l'alloggio sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 231, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione all'ente mutuante del contributo continuativo concesso dallo Stato.
2. Il socio proprietario, quand'anche si sia avvalso della facolta' di riscatto, non potra' ottenere, per diritto proprio, alcuna altra assegnazione di alloggio assistito da contributo ovvero da concorso dello Stato, di comuni o di province.
Art. 144
1. Il socio proprietario che abbia effettuato il riscatto dell'alloggio ed i suoi aventi causa sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 67, 68 e 69.
Art. 145
1. Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell'art. 141 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilita' provenienti dai riscatti medesimi.
Art. 146
1. Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi loro assegnati alle stesse condizioni e modalita' stabilite per le cooperative mutuatarie della Cassa predetta, ove concorra il consenso del Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ente mutuante.
Titolo IX. Agevolazioni tributarie.
Capo 1°. Agevolazioni in materia di tasse di bollo, registro, ipotecarie, d'imposta di ricchezza mobile e di altri tributi e diritti - Norme particolari per le cooperative a contributo erariale e per i comuni ed istituti fruenti del concorso dello Stato.
Art. 147
1. Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre societa' cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. Pero' la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della societa' e fino a quando il capitale, effettivamente versato, abbia raggiunto lire duecentomila.32530
2. Esse inoltre godono riduzione al quarto:
a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunzi legali;
b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche;
c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonche' di quella sui relativi contratti di locazione;
d) delle tasse pei contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purche' ne venga fatta cessione a garanzia della casa;
e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche;
f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della legge 30 dicembre 1923, n. 3279.
3. Nulla e' innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280.
4. Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo.
5. Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935, e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila.
Pero' le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso.
Art. 148
1. Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previste dall'art. 147 (comma 2°) nonche' la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari od economiche ed agli istituti autonomi cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art. 65 della legge di registro, che non sia pero' quello della mutualita'.
2. Peraltro la tassa di registro per l'acquisto delle aree e' pagata in ragione normale, da ridursi poi alla misura di favore del quarto, quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sara' rimborsata l'eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza dovra' essere chiesto dalla cooperativa o dall'istituto nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa.
3. Gli eventuali contratti di mutuo suppletivo sono pero' assoggettati a tassa fissa.
Art. 149
1. Le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall'art. 147 e dall'art. 154, godono delle altre seguenti:
a) i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci nonche' di riscatto, delle case costruite con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, sono esenti da bollo o soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. Per la voltura catastale e' dovuta parimenti tassa fissa di lire 3 oltre il diritto spettante al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai conservatori delle ipoteche spettano gli emolumenti;
b) le agevolazioni tributarie in tema di tasse di bollo, registro, ipotecarie, di voltura catastale, si applicano oltre che alle cooperative, alle loro sezioni autonome, per un ventennio dalla costituzione delle prime; ma per i contratti di mutuo edilizio individuale e per quelli di riscatto tali agevolazioni permangono anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento;3
c) in sede di contratto di mutuo edilizio individuale e' da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e trascrizioni.
Art. 150
1. Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione o gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti allo tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell'art. 110 della vigente legge del registro.
2. Nei casi previsti dall'art. 20 del presento testo unico compete all'Amministrazione finanziaria la facolta' di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa, al sensi dell'art. 67 della legge del registro.
Art. 151
1. I contratti di assegnazione, di mutuo edilizio individuale e di riscatto per alloggi di cooperative finanziate dalla Cassa depositi o prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono ricevuti da un funzionario da esse Amministrazioni all'uopo delegato ed in esenzione dai diritti di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative.
2. A rimborso delle spese e dei compensi per la ricezione e conservazione degli atti nonche' per il rilascio di copie e note ipotecarie e per la esecuzione delle formalita' di registro, ipotecarie o di voltura, e' dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata e da amministrare con le norme da stabilirsi mediante decreti del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni.
3. Parimenti gli istituti autonomi per case popolari od economiche possono stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, di mutuo, di affitto, destinando a riceverli ed a conservarli un proprio funzionario, mediante ordinanza del capo dell'istituto. Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie, gli istituti predetti percepiscono speciali diritti di segreteria, secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.
4. I funzionari, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, autorizzati alla stipulazione dei predetti contratti, sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della legge del registro.
5. Qualora le cooperative e gli istituti, per la stipulazione dei loro atti di assegnazione di appartamenti, di mutuo edilizio individuale nonche', di riscatto, ricorressero all'opera di notai, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura dovuti al notaio sono ridotti ad un quarto.13
Art. 152
1. Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti e di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette Amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa.
2. Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate, di ufficio, gratuitamente, dai Conservatori delle ipoteche.
Art. 153
1. I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprieta' o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 godono, per tali costruzioni, dello seguenti facilitazioni:
a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonche' tassa fissa di voltura catastale a sensi dell'art. 149 lett. a), per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni e per quelli di assegnazione in proprieta' od in locazione degli appartamenti;
b) esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni anzidette.
2. La stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonche' di quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 39, puo' essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all'uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro.
3. A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la, ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalita' di registro, ipotecarie e di voltura, e' dovuto all'ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore.
4. Qualora le costruzioni di cui al 1° comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprieta' delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.
5. A tali costruzioni e' estesa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni stesse.13
Art. 154
1. Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.
Art. 155
1. Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari o dormitori pubblici ad uso gratuito, e' concessa l'agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall'art. 148, comma 2°.
2. Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, rimarra' definitiva l'applicazione della tassa normale.
Art. 156
1. Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.
Art. 157
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1942, N. 843
Art. 158
1. Gli interessi sulle operazioni di conto corrente e su quelle successive di ammortizzo relativi alle somme mutuate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, giusta gli articoli 13 e 14, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. Sono inoltre esenti dalla tassa di bollo e registro gli atti e le quietanze relativi alle somme versate e restituite.
Capo 2°. Agevolazioni in materia di imposta sui fabbricati per l'edilizia popolare ed economica.
Art. 159
1. La esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, e' concessa, per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919 da societa' od enti senza contributo dello Stato, anche se comprendano uffici e negozi.
2. Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta l'abitabilita' ed e' estesa ai locali di carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura nonche' ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche e purche' il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato; in caso diverso l'esenzione rimane limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.
3. La suddetta esenzione spetta altresi' alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute, anche se in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) dell'art. 48.
4. Godono della esenzione stessa anche le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, sempreche' la loro consistenza non ecceda quella indicata nel precedente comma.