Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 11/03/1991 (Rv. 471227 - 01)
Responsabilità civile - Attività pericolosa | In genere - Nozione - Attività bancarie - Esclusione.
Responsabilità civile - Attività pericolosa
Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 Cod. Civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. e da altre norme speciali come quelle sugli infortuni sul lavoro ed altresì quelle che abbiano insite la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura, talché non può considerarsi pericolosa agli effetti dell'art. 2050 Cod. Civ. l'attività bancaria, perché i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell'attivita bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l'occasione per tali rischi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)