Sez. 3, Sentenza n. 11275 del 27/05/2005 (Rv. 581921 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | In genere - Nozione - Attività bancarie - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. e da altre norme speciali come quelle sugli infortuni sul lavoro ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura, talchè non può considerarsi pericolosa agli effetti dell'art. 2050 cod. civ. l'attività bancaria, perchè i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell'attività bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l'occasione per tali rischi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)