Sez. 1, Sentenza n. 6019 del 25/03/2015 (Rv. 634847 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico d'ufficio - Adozione del criterio delle vacazioni - Presupposti - Natura dell'incarico e dell'accertamento - Mancanza di previsione della tariffa ovvero non estensibilità in via analogica del criterio della percentuale - Fattispecie in tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci di società fallita.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 per la liquidazione del compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare, previa classificazione dei bilanci sociali e nell'ambito di un'azione di responsabilità proposta ex art. 146 legge fall., il momento in cui la società avrebbe perduto il capitale sociale e i danni arrecati dalle nuove operazioni compiute dopo lo scioglimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)