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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27257 del 16/11/2017 (Rv. 646077 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | C.t.u. psicologica in tema di affidamento della prole - Assimilabilità alla consulenza psichiatrica - Conseguenze - Liquidazione del compenso in base alla tariffa art. 24 d.m. 30 maggio 2002 - Necessità - Fondamento - Ricorso in via sussidiaria alla liquidazione a vacazioni - Presupposti - Sindacabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646077-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'incarico avente ad oggetto l'indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull'affidamento dei figli nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi, deve farsi rientrare, per analogia, nell'ipotesi contemplata dall'art. 24 del d.m. 30 maggio 2002 per la consulenza in materia psichiatrica, essendo possibile, data la prossimità delle situazioni, ricondurre tale indagine alla voce specificamente indicata in tariffa, pur potendo trovare applicazione, in via sussidiaria, il criterio a vacazioni di cui all'art. 4 della l. n. 319 del 1980, laddove non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili. Tale decisione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)