Sez. U, Sentenza n. 1540 del 25/05/1971 (Rv. 351909 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - OPERE PUBBLICHE - STRADE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - POTERI DI INDAGINE DELL'AGO - CRITERI - MODALITA DI ESECUZIONE DI UNA STRADA - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - INOSSERVANZA - DANNO A TERZI - RISARCIBILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - OPERE PUBBLICHE - STRADE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - POTERI DI INDAGINE DELL'AGO - CRITERI - MODALITA DI ESECUZIONE DI UNA STRADA - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - INOSSERVANZA - DANNO A TERZI - RISARCIBILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La pa ha il potere di apprezzare liberamente gli interessi ed i bisogni pubblici, come l'idoneita dei mezzi da adottare per soddisfarli ' ed, entro tale ambito, il giudice ordinario non puo svolgere indagine alcuna al fine di sindacare se la pa abbia convenientemente apprezzato gli interessi e i bisogni della collettivita e scelto i mezzi idonei a soddisfarli. Ma, rispettati tali limiti, ben puo il giudice ordinario indagare se i mezzi discrezionalmente scelti siano stati messi in opera in modo adeguato e corretto o, invece, con imperizia o negligenza o imprudenza, cioe colposamente, trattandosi di un'indagine condotta in base a criteri puramente tecnici e diretta non a censurare l'attivita discrezionale della pa, ma a porre in rilievo un eventuale illecito. Pertanto, se la pa ha il potere di stabilire in modo discrezionale ed insindacabile i criteri ed i mezzi secondo i quali un'opera pubblica (nella specie, una strada) deve essere eseguita, tuttavia la sua discrezionalita trova un limite nel dovere di osservare non solo le norme legislative e regolamentari, ma anche quelle tecniche, quelle elementari della prudenza e della diligenza, nonche la norma primaria e fondamentale del neminem laedere, onde evitare che dalla costruzione dell'opera derivino danni alla vita, alla incolumita o al patrimonio dei cittadini. E, se in conseguenza dell'inosservanza di dette norme siano derivati danni a terzi, la pa e tenuta a rispondere di quelli che siano conseguenza immediata e diretta dell'esecuzione stessa, in base ai comuni principi sulla responsabilita per colpa. Ne e dubbio che dell'Azione proposta dal danneggiato per il risarcimento del danno sia competente a conoscere il giudice ordinario, cadendo la contestazione sul diritto soggettivo leso dalla pa ed essendo il magistrato chiamato a conoscere soltanto degli effetti del comportamento colposo della pa, non anche a sindacare l'uso che del suo potere discrezionale questa abbia fatto. (V 965'60' 3224'55.)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)