Sez. 6, Sentenza n. 1823 del 17/11/1999 Ud. (dep. 16/02/2000) Rv. 217331 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE | Elemento oggettivo - Espressione "commettere frode"- Portata - Comportamento subdolo o artificioso - Necessità - Esclusione - Violazione contrattuale - Sufficienza - Dolo generico - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE
In tema di reato di frode in pubbliche forniture, l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 cod. pen., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quelle generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)