Sez. 6, Sentenza n. 11144 del 25/02/2010 Ud. (dep. 24/03/2010) Rv. 246544 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE | Elemento oggettivo - Mero inadempimento contrattuale - Irrilevanza - Malafede contrattuale - Necessità - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE
Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad un appalto di pubbliche forniture, accompagnato dalla stipula di un atto transattivo configurato come momento esecutivo del contratto di appalto e avente ad oggetto la predisposizione di un nuovo calendario per l'espletamento dei lavori e la loro consegna, cui hanno fatto seguito, dopo pochi giorni dalla stipula, il volontario recesso dal contratto e l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 356, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)