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Sez. 1, Sentenza n. 788 del 25/03/1970 (Rv. 346087 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - SPIRITI - IN GENERE - ABBUONI - DEPOSITO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346087-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - SPIRITI - IN GENERE - ABBUONI - DEPOSITO - CONDIZIONE.*

L'abbuono del 92 per cento previsto dall'art 1 del d l 28 aprile 1960, n 342 (convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1960, n 584) sull'imposta di fabbricazione sullo spirito, ottenuto dalla distillazione di vini, si ricollega all'origine del prodotto, cioe alla materia prima da cui lo spirito e stato ottenuto, mentre la condizione del suo deposito in magazzini fiduciari e stabilita ai fini di accertarne la provenienza agevolata, cioe che lo spirito tragga origine dalla distillazione di vini nel periodo stabilito dalla legge. La condizione del deposito attiene alla individuazione del prodotto secondo la sua provenienza, involge, cioe, un problema di ordine probatorio, il cui Onere grava sul contribuente, che invoca l'applicazione dell'abbuono. La sopravvenuta legge 15 settembre 1964, n 763, ha portato soltanto un aumento dell'aliquota e, pertanto, non riguarda gli abbuoni gia concessi sulle partite di alcool in precedenza estratte dai magazzini fiduciari.*

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1964 num. 610 art. 3, Legge 28/04/1960 num. 342 art. 1, Legge 30/07/1964 num. 610 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 763

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)