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Sez. 5, Sentenza n. 7080 del 14/04/2004 (Rv. 572063 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE | Sistema degli abbuoni per gli alcoli invecchiati - Ex art. 7 DL n. 142 del 1950 conv. nella L. n. 331 del 1950 - Abrogazione ad opera dell'art. 25 DL n. 513 del 1992 e successivi DDLL. reiterati fino a quello n.331 del 1993 (conv. nella L. n. 427 del 1993) - Efficacia Retroattiva - Con riferimento alla immissione al consumo di alcoli invecchiati prima dell'abrogazione degli abbuoni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572063-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali sugli alcolici, l'art. 25 DL n. 513 del 1992 (applicabile <ratione temporis>), non convertito, ma il cui contenuto è stato reiterato con altri DD.LL. fino a quello n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993 (i cui effetti sono stati salvaguardati con apposita disposizione), che stabilisce l'aliquota minima per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, non ha abrogato il sistema degli abbuoni stabilito, in misura percentuale differenziata in relazione al numero di anni di invecchiamento, dall'art. 7 del DL n. 142 del 1950, convertito nella L. n. 331 del 1950, ed espressamente mantenuto in vigore dall'art. 1 DL n. 854 del 1971, convertito nella L. n. 1039 del 1971, atteso che, in caso di possibilità di fornire due interpretazioni alternative della disposizione, deve essere preferita quella che non comporti la retroattività della misura fiscale meno favorevole, anche in considerazione del principio generale dell'ordinamento tributario posto dall'art. 3 dello Statuto del contribuente (l. 212 del 2000), con riguardo alle quantità di acquavite prodotte anteriormente ad essa, anche se estratta e posta in commercio dopo di essa, come tutte le imposte di consumo, che vengono riscosse al momento dell'immissione al consumo, anche se il bene colpito è stato prodotto in un momento anteriore, secondo una applicazione del tributo su una fattispecie a formazione successiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/04/1950 num. 142 art. 7, Legge 16/06/1950 num. 331, Decreto Legge 25/10/1971 num. 854, Legge 06/12/1971 num. 1039, Decreto Legge 31/12/1992 num. 513 art. 25, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 25, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)