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Sez. 5, Sentenza n. 13997 del 27/09/2002 (Rv. 557651 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato - Estensione - Limiti - Promozione da parte del coobbligato di giudizio conclusosi con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti - Esclusione - Natura della pronuncia - Di merito ovvero processuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557651-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali (nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato contro l'accertamento era stato dichiarato inammissibile per tardività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)