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Sez. 5, Sentenza n. 18025 del 07/09/2004 (Rv. 576840 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato in solido - Estensione - Limiti - Formazione di specifico giudicato contrario a carico del coobbligato - Principio del giudicato riflesso - Applicabilità - Esclusione - Natura meramente processuale della pronuncia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576840-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, la facoltà del coobbligato d'imposta di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., della sentenza - passata in giudicato - pronunciata tra l'amministrazione finanziaria ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Ad un tal riguardo, anche la sentenza a contenuto meramente processuale (nella fattispecie, pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività) costituisce ostacolo all'applicazione del principio del giudicato riflesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)