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Sez. 3, Sentenza n. 8523 del 29/11/1974 Ud. (dep. 08/09/1975) Rv. 130733 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - ALTRA CONDANNA RIPORTATA MEDIO TEMPORE - NUOVO BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130733-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - ALTRA CONDANNA RIPORTATA MEDIO TEMPORE - NUOVO BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

L'art 164 cod pen nel testo adottato in Sede di conversione del DL 11 aprile 1974, n 99, consente che la sospensione possa essere concessa una seconda volta quando la pena comminata con una nuova condanna cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art 163 cod pen. deve dunque trattarsi di condanna che segue immediatamente quella per la quale era stato in precedenza gia concesso il beneficio, mentre la disposizione non puo trovare applicazione quando l'imputato, medio tempore, ha riportato altra condanna, che, d'altra parte, sarebbe indicativa della Mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione del beneficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)