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Sez. 3, Sentenza n. 1010 del 17/02/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131936 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - ALTRA CONDANNA RIPORTATA MEDIO TEMPORE - NUOVO BENEFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131936-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - ALTRA CONDANNA RIPORTATA MEDIO TEMPORE - NUOVO BENEFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art 164 cod pen, nel suo ultimo comma, nel consentire che la sospensione condizionale della pena venga concessa una seconda volta, laddove la pena da infliggere era la nuova condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art 163 stesso codice, postula che le due condanne considerate, 'la precedentè e 'la nuovà, siano immediatamente successive. (Conf 130733, 130383, 129921, 129461, anno 1975; 129386, anno 1974; (contra 129598 anno 1975; 128822 anno 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 12 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)