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Sez. 3, Sentenza n. 352 del 15/01/1981 (Rv. 410817 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - LEGITTIMITA - MANCATA PROVA SPECIFICA DEI DANNI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410817-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - LEGITTIMITA - MANCATA PROVA SPECIFICA DEI DANNI - IRRILEVANZA.*

Il ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata costituisce un comportamento giuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, anche se il locatore non abbia fornito la specifica prova di essi, che sara invece tenuto a dare in Sede di liquidazione. (Conf 3770/80, mass 407612).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)