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Sez. 3, Sentenza n. 3770 del 13/06/1980 (Rv. 407612 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - LEGITTIMITA - MANCATA SPECIFICA PROVA DEI DANNI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407612-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - LEGITTIMITA - MANCATA SPECIFICA PROVA DEI DANNI - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, anche se il locatore non abbia fornito specificamente la prova di essi, che sara invece tenuto a dare in Sede di liquidazione, sotto pena, in Mancanza, di vedersi rigettare la relativa domanda. (Conf 4608/78, mass n 394279; (Conf 608/73, mass n 362701; (Conf 760/66, mass n 321528).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)