Sez. 1, Sentenza n. 15103 del 16/07/2005 (Rv. 582461 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Ricorso e sua notificazione - Erronea indicazione della parte convenuta - Nullità - Costituzione del vero destinatario - Sanatoria con effetto retroattivo - Configurabilità - Già avvenuta decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI
In tema di impugnazione dei crediti ammessi "ex" art. 100 legge fall., la nullità del ricorso introduttivo e della sua notificazione per erronea indicazione della parte convenuta resta sanata con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio dell'effettivo destinatario, a nulla rilevando che detta costituzione sia avvenuta quando già era decorso il termine di quindici giorni per proporre l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)