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Sez. 1, Sentenza n. 22486 del 29/11/2004 (Rv. 578293 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578293-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione. Infatti, la costituzione del convenuto rientra nel <genus> della <sanatoria> del vizio dell'atto, il quale ricomprende al suo interno non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 cod. proc. civ.) ma anche altre figure, tra le quali rientra anche la cosiddetta <convalidazione dell'atto> per il conseguimento dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.). (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha escluso che, riguardo ad una impugnativa di nullità del lodo arbitrale, fosse rilevante accertare se la costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione fosse avvenuta quando già era trascorso il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)