diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 09/02/1993 (Rv. 480804 - 01)

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi postali - Pacchi | Pacchi e colli di peso superiore a Kg. 20 - Trasporto - Esclusiva postale - Deroga in favore delle Ferrovie dello Stato - Modalità del trasporto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480804-01

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi postali - Pacchi

La deroga all'esclusiva postale del trasporto di pacchi e colli di peso superiore a Kg. 20, posta dall'art. 58, punto 3, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 in favore delle Ferrovie dello Stato, non trova limite con riguardo al modo in cui questo venga effettuato, tal che le Ferrovie dello Stato, una volta che abbiano assunto l'obbligo di eseguire la prestazione di trasporto, possono realizzare l'adempimento o direttamente o a mezzo dell'Istituto Nazionale Trasporti o, ancora, in tutto o in parte, attraverso soggetti diversi con i quali quest'ultimo abbia stabilito una qualsiasi forma di collaborazione, secondo le specifiche modalità previste dallo statuto, vertendosi anche in questi casi nelle ipotesi di trasporti non soggetti all esclusiva postale.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 5 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)