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Sez. 2, Sentenza n. 12932 del 24/07/2012 (Rv. 623416 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riserva al fornitore del servizio universale postale - Violazioni - Accertamento della condotta illecita - Ispezioni ministeriali presso i locali dell'impresa concessionaria - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623416-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione della riserva al fornitore del servizio universale postale, nella specie relativa ai limiti di peso e di prezzo della corrispondenza, di cui all'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (nel testo applicabile "ratione temporis"), è legittima, ai sensi dell'art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché della disciplina di settore contenuta nei d. m. 4 febbraio 2000, n. 73, e 4 febbraio 2000, n. 75, l'attività di constatazione diretta svolta dagli ispettori del Ministero delle comunicazioni nei luoghi ove l'impresa privata concessionaria esercita la propria attività di lavorazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 04/02/2000 num. 73, Decr. Minist. Poste e telecomunicazioni 04/02/2000 num. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)