Sez. 1, Sentenza n. 8852 del 28/11/1987 (Rv. 456210 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE - CONGIUNTA - ATTO DI GESTIONE POSTO IN ESSERE DA UN SOLO AMMINISTRATORE - VIZIO - NATURA - CONSEGUENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE - CONGIUNTA - ATTO DI GESTIONE POSTO IN ESSERE DA UN SOLO AMMINISTRATORE - VIZIO - NATURA - CONSEGUENZA.*
Qualora l'amministrazione e la rappresentanza di una società di capitali siano affidate congiuntamente a due persone, l'atto di gestione posto in essere soltanto da una è affetto non da nullità assoluta-inesistenza, ma da vizio discendente da un superamento dei poteri rappresentativi. Pertanto, nel caso in cui ciascun amministratore abbia prestato fideiussione per le obbligazioni sociali, anche in ipotesi di Invalidità di esse, l'operatività della garanzia fideiussoria non può essere esclusa per i debiti che siano stati assunti dall'altro amministratore senza la prescritta "doppia firma". (V 2673/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)