Sez. 2, Sentenza n. 12420 del 01/12/1995 (Rv. 494899 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Firma congiunta degli amministratori - Previsione nello statuto della società - Opponibilità ai terzi - Esclusione - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE
La previsione, nello statuto di una società, della firma congiunta degli amministratori non si traduce in una regola sull'esercizio del potere di rappresentanza degli amministratori medesimi ma costituisce una limitazione di tale potere perché, implicando la necessità dell'esercizio congiunto della funzione rappresentativa, nega il potere rappresentativo dell'amministratore che agisce senza la partecipazione dell'altro; essa, conseguentemente, ai sensi del secondo comma dell'art. 2384 cod. civ. (nel testo modificato dal d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 emanato in virtù di delega legislativa contenuta nella legge 13 ottobre 1969 n. 740 per adeguare il nostro diritto societario alla direttiva 9 marzo 1968 n. 151 adottata dal Consiglio delle Comunità Europee in applicazione dell'art. 543 g del trattato di Roma), non è opponibile ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in danno della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Legge 13/10/1979 num. 740, DPR 29/12/1969 num. 1127, Direttive del Consiglio CEE 09/03/1968 num. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)