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Sez. L, Sentenza n. 1595 del 13/02/1987 (Rv. 451010 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPENSO SPETTANTE AL LAVORATORE FRUENTE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451010-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPENSO SPETTANTE AL LAVORATORE FRUENTE DELLA COSIDDETTA SETTIMANA CORTA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali, compenso previsto dall'art. 5 della legge n. 260 del 1949 nella misura della normale retribuzione di fatto giornaliera, va determinato - nel caso di concentrazione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni della settimana, anziché in sei (per l'adozione della cosiddetta settimana corta) - dividendo il valore pecuniario dell'orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è da detta norma previsto sul presupposto che l'orario settimanale sia distribuito in sei giorni. (Conf 3431/84, mass n 435444).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)