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Sez. L, Sentenza n. 3431 del 07/06/1984 (Rv. 435444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONCENTRAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE IN CINQUE GIORNI - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COINCIDENTI CON UNO DEI DETTI GIORNI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONCENTRAZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE IN CINQUE GIORNI - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COINCIDENTI CON UNO DEI DETTI GIORNI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NORMA DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro, completatasi la riduzione di esso da quarantotto a quaranta ore, sia concentrato in cinque giorni di otto ore ciascuno, escluso il sabato, la questione della Determinazione della retribuzione spettante per le festività infrasettimanali coincidenti con uno dei cinque giorni anzidetti va risolta, piuttosto che sulla base della disciplina collettiva (in particolare, C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per gli addetti alla industria metalmeccanica privata) concernente solo il "riproporzionamento" e non anche la "concentrazione" dell'orario, alla stregua della norma imperativa dettata dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 (modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90), che, per il giorno in cui cade la festività, garantisce al lavoratore retribuito in misura fissa "la normale retribuzione globale di fatto giornaliera", e cioè lo stesso compenso che egli avrebbe percepito in quel giorno se avesse prestato servizio; e tale compenso va determinato dividendo il valore pecuniario dell'orario settimanale per i cinque giorni effettivi di lavoro contrattualmente fissati nella settimana, atteso che il ragguaglio ad un sesto dell'orario settimanale è da detta norma previsto sul presupposto - non sussistente nella suindicata ipotesi di adozione della settimana corta che l'orario settimanale sia distribuito in sei giorni. (V 2126/79, mass n 398493; (V 3775/77, mass n 387445; (V 2488/77, mass n 386200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)