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Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 09/04/1982 (Rv. 420074 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DAL TERZO EFFETTIVO GESTORE - RESPONSABILITÀ DELL'INTESTATARIO DELLA LICENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420074-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE - OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE DAL TERZO EFFETTIVO GESTORE - RESPONSABILITÀ DELL'INTESTATARIO DELLA LICENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Seppure la licenza di commercio tende solamente a disciplinare, nell'interesse pubblico, l'esplicazione dell'attività commerciale, senza interferire nei rapporti giuridici di carattere commerciale attinenti all'attività esercitata, tuttavia sussiste la responsabilità dell'intestatario della licenza, il quale non gestisca di fatto l'Esercizio dell'impresa (nella specie, per averla data in locazione a terzi), qualora con il suo comportamento ponga in essere una situazione di apparenza giuridica, che giustifichi il convincimento dei terzi che egli sia l'effettivo gestore. Conseguentemente, ove ricorrano elementi, sia pure a carattere presuntivo, idonei a costituire detta situazione di apparenza, incombe a colui che la contesta l'Onere della prova intesa a dimostrare che il terzo non ignorava la situazione reale ovvero che il suo affidamento nell'apparenza era da ricondurre a negligenza od imprudenza. (5433/79, mass n 402016, sulla seconda parte; (Conf 1366/78, mass n 390745, sulla seconda parte; (Conf 742/76, mass n 379396, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)