Sez. 3, Sentenza n. 742 del 05/03/1976 (Rv. 379396 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - IN GENERE - TITOLARITA DELLA LICENZA - GESTIONE DELL'IMPRESA - IDENTITA NECESSARIA - INSUSSISTENZA - OBBLIGAZIONI VERSO I TERZI - RESPONSABILITA DEL GESTORE - LIMITI - MANCATA PUBBLICITA DELLA REALE GESTIONE - TITOLARITA DELLA LICENZA - APPARENZA DEL DIRITTO - CONFIGURABILITA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - IN GENERE - TITOLARITA DELLA LICENZA - GESTIONE DELL'IMPRESA - IDENTITA NECESSARIA - INSUSSISTENZA - OBBLIGAZIONI VERSO I TERZI - RESPONSABILITA DEL GESTORE - LIMITI - MANCATA PUBBLICITA DELLA REALE GESTIONE - TITOLARITA DELLA LICENZA - APPARENZA DEL DIRITTO - CONFIGURABILITA.*
La licenza di commercio, in quanto autorizzazione amministrativa, tende soltanto a disciplinare, nell'interesse pubblico, la esplicazione dell'attivita commerciale, senza interferire nei rapporti giuridici concreti di carattere negoziale privato, che abbiano attinenza con l'attivita dell'Esercizio. Resta, quindi, integra, rispetto alla titolarita della licenza, la realta sostanziale della gestione dell'Esercizio e il vero gestore risponde in proprio ed in via esclusiva delle obbligazioni assunte verso i terzi, ma, se l'intestazione della licenza al nome di un dato soggetto non e elemento sufficiente di per se a far ricadere su questo la responsabilita per le obbligazioni contratte dall'effettivo gestore, essa, tuttavia, in difetto di annotazione della temporanea gestione da parte di persona diversa dall'intestatario o, comunque, di impiego di mezzi pubblicitari idonei a rendere edotto il pubblico dell'avvenuto trapasso della gestione aziendale, puo inerire ad una situazione di fatto integrante, anche presuntivamente, uno stato di apparenza giuridica, idoneo a produrre, a tutela della buona fede, effetti analoghi a quelli prodotti dalla situazione reale. (V 1229/73, mass n 363790; (V 1438/71, mass n 351725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2084, Cod. Civ. art. 2555, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 8, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)