Sez. L, Sentenza n. 969 del 08/03/1977 (Rv. 384590 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE DELL'INFERMITA PREESISTENTE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - VALUTAZIONE DELL'INFERMITA PREESISTENTE - CONDIZIONI.*
L'infermita del lavoratore preesistente all'instaurazione del rapporto assicurativo, la quale non abbia gia prodotto una riduzione della capacita di guadagno nella misura prevista dalla legge anteriormente all'inizio del rapporto stesso, deve sempre essere valutata qualora la capacita di guadagno si sia ulteriormente ridotta nel corso del rapporto assicurativo sino a raggiungere il grado di pensionabilita, sia per l'aggravamento dell'infermita preesistente, sia per il concorso, con questa, di altra infermita del tutto autonoma. (Conf 2750/71, mass n 353917).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)