diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2750 del 07/10/1971 (Rv. 353917 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA MALATTIA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353917-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA MALATTIA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*

Una volta costituitosi regolarmente il rapporto assicurativo, l'assicurato che divenga successivamente invalido ha diritto alla pensione, sia che l'invalidita dipenda dall'aggravamento di una malattia preesistente, ma non ancora invalidante, al momento della Costituzione del rapporto, sia che a tale malattia ne sopraggiunga un'altra che, in concorso con quella preesistente, determini uno stato di invalidita tale da ridurre la capacita di guadagno dell'assicurato a meno di due terzi di quella normale. (V 3872'69, mass n 344235).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)