Sez. L, Sentenza n. 420 del 05/01/2024 (Rv. 669693-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE | Società "in house" - Applicabilità "ratione temporis" dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Contratto di collaborazione a progetto illegittimo - Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Inammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE
Per le società "in house", a cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)