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Sez. L, Ordinanza n. 4399 del 19/02/2025 (Rv. 673733-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi - Soggetto obbligato - Individuazione - Art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 - Pagamento a carico della controparte soccombente - Esclusione - Fondamento. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673733-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi.

Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)