Sez. 1, Sentenza n. 299 del 10/02/1984 Cc. (dep. 24/03/1984) Rv. 163352 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - CRITERI.*
La prognosi di pericolosità, imposta dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 152 del 1975 nel caso in cui la concessione del beneficio della libertà provvisoria è dalla legge consentita, deve tradursi nella dimostrazione di una concreta e rilevante possibilità del verificarsi di eventi dannosi nel caso di restituzione dell'imputato allo stato di libertà e la stessa, per quanto condensata in espressioni di sintesi, deve pur sempre esprimere un effettivo apprezzamento del fatto e della personalità dell'imputato nelle loro concrete modalità di estrinsecazione. (V mass n 158143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)