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Sez. 1, Sentenza n. 2881 del 30/11/1977 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138297 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA CONGRUA, ADEGUATA, EQUA O ESPRESSIONI SIMILI - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138297-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA CONGRUA, ADEGUATA, EQUA O ESPRESSIONI SIMILI - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA.*

Al fine dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione sulla misura della pena inflitta, le espressioni "pena congrua", "pena adeguata", "pena equa", poiche fanno riferimento, anche implicitamente, agli elementi di cui all'art 133 cod pen, sono sufficienti, essendo indicative che il potere discrezionale del giudice non e degenerato in arbitrio. (giurisprudenza ricorrente in caso di applicazione di una pena poco superiore al minimo edittale o intermedia tra il minimo ed il massimo edittale: nel primo caso, Cfr 132257, anno 1976; 130322, 129859, anno 1975; 128663, anno 1974; 123999, anno 1973; 108454, 107377, anno 1968; nel secondo caso, Cfr 130541, 129631, anno 1975; 121870, anno 1972; 118512, anno 1971; 113286, anno 1969; 108454, 107377, anno 1968; 101843, anno 1976. In senso generico e conforme alla massima, Cfr 122689, anno 1972; 112118, anno 1969; 108590, anno 1968. Contra, nel senso che non e adempiuto l'Obbligo della motivazione quando sia affermato apoditticamente in ordine alla pena inflitta che essa era congrua e rispondente alla gravita del reato, senza peraltro indicare le ragioni di tale gravita, Cfr 108826, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)