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Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 08/10/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152330 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - MINIMO EDITTALE - DIRITTO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152330-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - MINIMO EDITTALE - DIRITTO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Non sussiste alcun diritto dell'imputato a vedersi infliggere il minimo edittale previsto dalla norma la cui violazione è accertata. (nella specie il giudice di primo grado, che aveva ritenuto la sussistenza del delitto di omicidio volontario, per la Determinazione della pena da infliggere in concreto era partito dal minimo della pena edittale, e la Cassazione, nel chiarire che questa circostanza non vincolava assolutamente il giudice di appello che aveva ritenuto la sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale, ha enunciato il principio in massima indicato). (V mass n 146553; (V mass n 144307; (V mass n 138297).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)