Sez. 1, Sentenza n. 15546 del 16/02/2001 Ud. (dep. 13/04/2001) Rv. 218836 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Omessa notificazione dell'avviso del deposito della sentenza a uno dei difensori dell'imputato - Scadenza del termine per impugnare - Esclusione - Attività svolta nel corso del giudizio d'impugnazione - Sanatoria.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato, la mancata notifica dell' avviso a uno dei difensori in ordine all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., e sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma essa, quandanche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)