Sez. 2, Sentenza n. 28882 del 17/06/2004 Ud. (dep. 01/07/2004) Rv. 229920 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori dell'imputato - Decorrenza per esso del termine di impugnazione - Esclusione - Attività svolta nel giudizio di appello - Sanatoria del vizio di notifica e preclusione ad ogni ulteriore censura.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
La mancata notifica, quando spetti, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che è sempre possibile l'impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello; ma lo svolgimento, da parte del legale non avvisato, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio, pur se dedotto dall'altro difensore, e preclude ogni ulteriore censura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)