Sez. 6, Sentenza n. 35415 del 14/06/2007 Cc. (dep. 24/09/2007) Rv. 237191 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Estradizione esecutiva - Condanna basata sulla sola confessione dell'imputato - Ostatività - Esclusione - Fattispecie in tema di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. b) cod.proc.pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre nel caso in cui la condanna sia stata basata sulla sola confessione dell'imputato. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una domanda presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America, la Corte ha chiarito che il livello di verifica dell'attendibilità della confessione attiene alle regole proprie di ogni ordinamento e non coinvolge il rispetto dei diritti fondamentali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B, Tratt. Internaz. 13/10/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)