Sez. 2, Sentenza n. 21998 del 03/05/2005 Ud. (dep. 10/06/2005) Rv. 231923 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - valutazione | Unica fonte dichiarativa - Dichiarazioni contra se e contra alios - Valutazione differenziata - Confessione - Applicabilità dei limiti di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - valutazione
In tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità , non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. e non ha quindi bisogno di riscontri esterni. Ne consegue che, pur in presenza di un'unica fonte dichiarativa, possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni "contra se" rispetto a quelle "contra alios", così da rendere i risultati negativi eventualmente conseguiti per queste ultime non automaticamente trasferibili quanto alla valutazione delle prime.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)