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Sez. 3, Sentenza n. 563 del 20/01/1983 (Rv. 425334 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - OBBLIGO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425334-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - OBBLIGO - DECORRENZA.*

In tema di riscatto agrario, secondo le Disposizioni delle leggi n. 2 del 1979, n. 817 del 1971 e 590 del 1965, ai fini del termine entro cui il riscattante è tenuto al pagamento del prezzo, nel caso di contestazione da parte del retrattato, è il sorgere di questa che determina la decorrenza del termine stesso dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, ed è quindi irrilevante, al riguardo, che il retrattato, convenuto in giudizio, abbia formulato tale contestazione nella prima udienza, tenuta dopo il decorso di tre mesi dalla citazione. (V 2916/82, mass n 420807; (V 1355/81, mass n 411976; (V 5900/79, mass n 402575 e 402576).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)