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Sez. L, Ordinanza n. 29876 del 20/11/2024 (Rv. 673049-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Indennità sostitutiva - Calcolo relativo - Parametro della retribuzione globale di fatto - Quantificazione - Computabilità dei compensi a carattere continuativo - Sussistenza - Computabilità di compensi indennitari e dei rimborsi spese - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673049-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cd. tutela reale, la retribuzione globale di fatto - a cui fa riferimento l'art. 18 st.lav., quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione - deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, una volta riconosciutone il carattere retributivo, mentre debbono escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ricompreso nella retribuzione globale di fatto dovuta ad un assistente di volo anche la voce "rimborso diaria", prevista dalla contrattazione collettiva e sistematicamente indicata nelle buste paga, ma avente natura di mero rimborso delle spese di pernottamento e vitto).

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/2014 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)