Sez. L, Sentenza n. 3787 del 17/02/2009 (Rv. 606627 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Indennità sostitutiva - Calcolo relativo - Parametro della retribuzione globale di fatto - Quantificazione - Commutabilità dei compensi a carattere continuativo (nella specie, premio di produzione) - Sussistenza - Computabilità di compensi indennitori e dei rimborsi spese - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta "tutela reale", la "retribuzione globale di fatto", cui fa riferimento l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo novellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)