Sez. 3, Sentenza n. 4181 del 05/12/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 207455 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Criteri per l'individuazione della pena più grave - Riferimento alla pena massima edittale prevista per ciascun reato - Concorso tra delitti e contravvenzioni - Individuazione della violazione più grave sempre nel delitto - Necessità - Delitto punito con la sola pena pecuniaria e contravvenzione punita con pena congiunta - Irrilevanza - Quantificazione in concreto di una pena pecuniaria inferiore al minimo edittale previsto per la contravvenzione - Irrilevanza.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
Nella quantificazione della pena, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, il giudice deve far riferimento, per l'individuazione del reato più grave, alla pena edittale massima prevista per ciascuno di essi e ritenere in ogni caso il delitto reato più grave rispetto alla contravvenzione, indipendentemente dal fatto che il primo sia punito con la sola multa e la seconda con pena congiunta e dall'eventualità che, operando la continuazione sulla pena base stabilita per il delitto, sia comminata una pena pecuniaria inferiore della pena minima prevista per la contravvenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)