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Sez. 5, Sentenza n. 1781 del 19/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213400 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Violazione più grave - Individuazione - Criteri - Continuazione tra delitto e contravvenzione - Reato di maggiore gravità - È sempre il delitto - Fondamento - Fattispecie: falso ideologico e contravvenzione art 20 lettera B legge 28.2.1985 n. 47.
Stato
decisa il 1999-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213400-01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA

In tema di reato continuato, la individuazione della più grave violazione -necessaria per determinare la pena base per il calcolo della pena- deve essere effettuata con riferimento alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, avendo riguardo alla pena che l'ordinamento ha previsto per ciascun reato, dovendosi il delitto sempre considerare reato più grave della contravvenzione; ciò anche nel caso in cui la pena edittale di quest'ultima appaia quantitativamente maggiore rispetto a quella prevista per il delitto, dal momento che la valutazione meramente quantitativa ha funzioni di integrazione ed ad essa si deve ricorrere solo quando si tratti di pene di eguale specie, allo scopo di stabilire la maggiore gravità dell'una o dell'altra violazione. (Fattispecie di concorso del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. con la contravvenzione di cui all'art 20 lettera b) legge 28 febbraio 1985 n. 47).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)