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Sez. L, Sentenza n. 3113 del 11/07/1977 (Rv. 386663 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALL'INPS - PRESSO LA SEDE PROVINCIALE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386663-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ALL'INPS - PRESSO LA SEDE PROVINCIALE - NULLITA.*

E nulla la notificazione all'INPS della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio, avvenuta presso la Sede provinciale anziche presso la Sede centrale, domicilio legale, dell'istituto, in Roma. (V 1391/75, mass n 374939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)