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Sez. L, Sentenza n. 1133 del 14/02/1983 (Rv. 425910 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INPS - IN GENERE - ATTO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE - NULLITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425910-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INPS - IN GENERE - ATTO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE - NULLITÀ - LIMITI.*

È nulla la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio contro l'istituto nazionale della previdenza sociale, effettuata presso la Sede provinciale anziché presso la Sede centrale ove non risulti la delega del Presidente dell'istituto a norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 al direttore della detta Sede provinciale, restando al riguardo del tutto irrilevante l'eventuale prassi formatasi nell'ambito di tale ufficio. (Conf 4066/80, mass n 407972; (Conf 3113/77, mass n 386663; (Conf 1391/75, mass n 374940).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 29, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)