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Sez. 1, Sentenza n. 671 del 31/01/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 203991 - 01

Competenza - Conflitti - Casi | Nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso la Pretura ex art. 565 secondo comma cod. proc. pen. - Rinvio del medesimo GIP per rinnovazione dell'atto - Rifiuto - Caso analogo al conflitto ex art. 28 secondo comma cod. proc. pen. - Competenza del GIP.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203991-01

Competenza - Conflitti - Casi

Nell'ipotesi di nullità - per difetto di notificazione - del decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP presso la Pretura a norma del secondo comma dell'art. 565 cod. proc. pen., la competenza per la rinnovazione dell'atto è del medesimo giudice per le indagini preliminari, atteso che, essendo il procedimento regredito - a causa della nullità - alla fase immediatamente precedente, tale fase si identifica in quella successiva all'interposta opposizione a decreto penale di condanna (dalla quale era derivata la procedura di cui al citato art. 565, secondo comma cod. proc. pen.) - (Nella fattispecie, la Corte, decidendo sulla restituzione del decreto nullo da parte del Pretore al GIP, e sul rifiuto di quest'ultimo di rinnovare l'atto sull'assunto che tale rinnovazione spettasse al Pretore, ha affermato il principio di cui alla massima, escludendo, peraltro l'applicabilità - invocata dal GIP - dell'art. 143 delle norme di attuazione al cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)