Sez. 1, Sentenza n. 1231 del 09/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 212791 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE | Decreto che dispone il giudizio - Nullità dichiarata dal pretore - Competenza alla rinnovazione dell'atto - È del giudice per le indagini preliminari.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE
Qualora il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari della pretura a seguito di opposizione a decreto penale, sia stato dichiarato nullo dal pretore (nella specie per ritenuta indeterminatezza dell'imputazione), la rinnovazione dell'atto spetta al giudice per le indagini preliminari e non al pretore (principio affermato in sede di risoluzione del conflitto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)