Sez. 1, Sentenza n. 387 del 22/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163901 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DI APPELLO - CONFERMA - RIMEDIO ESPERIBILE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 640 COD. PROC. PEN. - ISTANZA DI MOTIVAZIONE - RIGETTO IN APPELLO - RINVIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DI APPELLO - CONFERMA - RIMEDIO ESPERIBILE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 640 COD. PROC. PEN. - ISTANZA DI MOTIVAZIONE - RIGETTO IN APPELLO - RINVIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora il giudice di appello nella sua sentenza confermi la misura della confisca, l'unico rimedio giuridico esperibile contro il relativo capo, in Mancanza di impugnazione contro i capi penali, è quello previsto dall'art. 640 cod. proc. pen. nelle forme e nei termini ivi considerati. Ne consegue che il ricorso presentato avverso l'ordinanza del giudice di appello, con la quale si rigetta l'istanza di restituzione della cosa oggetto della confisca, è inammissibile. (V mass n 116393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)