Sez. 1, Ordinanza n. 2117 del 27/10/1970 Cc. (dep. 27/01/1971) Rv. 116393 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - IMPUGNAZIONI - ISTANZA DI RESTITUZIONE DEL BENE SEQUESTRATO PROPOSTA DAL TERZO - RIGETTO - POTERI DELL'INTERESSATO - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - IMPUGNAZIONI - ISTANZA DI RESTITUZIONE DEL BENE SEQUESTRATO PROPOSTA DAL TERZO - RIGETTO - POTERI DELL'INTERESSATO - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROPONIBILITA.*
La sentenza appellabile con cui il giudice, respinta una formale istanza di restituzione proposta dal terzo che vantava diritti reali sui beni sequestrati, abbia disposta la confisca dei beni stessi, puo essere impugnata anche dallo istante (che ha assunto la veste di interessato in quanto la decisione ha statuito nei suoi confronti) esclusivamente col mezzo di gravame previsto dall'art 212 cod proc pen. l'istante potra quindi proporre ricorso in appello nelle forme previste dall'art 640 cod proc pen, che potra poi essere convertito in appello ordinario in caso di altre impugnazioni concorrenti relative alle statuizioni penali, ma non potra giammai impugnare direttamente per Cassazione la sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 640, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)