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Sez. 2, Sentenza n. 1019 del 17/03/1975 (Rv. 374421 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - IN GENERE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374421-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - IN GENERE - CRITERI.*

I criteri dettati dall'art 1051 cod civ per la Costituzione di servitu coattiva di passaggio, pur apparendo dettati a favore, rispettivamente, del proprietario del fondo intercluso (criterio del percorso piu breve, tendente ad assicurare un piu rapido e agevole accesso alla via pubblica) e del proprietario del fondo su cui dovra essere costituita la servitu (criterio del minor danno), sono sostanzialmente preordinati ad assicurare un'opportuna compensazione dei contrapposti interessi e, percio, ispirati a ragioni di convenienza e di equita che trascendono gli interessi particolaristici. Il criterio del percorso piu breve, infatti, non e sancito soltanto a favore della maggiore comodita del fondo intercluso, ma anche a tutela dell'interesse del proprietario su cui dovra essere costituita la servitu, mentre quello del minor danno, oltre che nell'interesse del proprietario del fondo che dovra essere gravato dalla servitu, e dettato anche nell'interesse dello stesso proprietario del fondo intercluso, poiche l'indennita che egli e tenuto a corrispondere va, appunto, proporzionata al danno. (V 60/73, mass n 361822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)