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Sez. U, Sentenza n. 8638 del 03/10/1996 (Rv. 499879 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Titolarità da parte dell'attore di altra servitù di passaggio sul fondo di un terzo - Proprietario di quest'ultimo fondo - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499879-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, qualora il convenuto eccepisca di non essere tenuto a subire la servitù, perché l'attore è già titolare di altra servitù su fondo di un terzo che gli consente di raggiungere la pubblica via, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che richieda l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dal convenuto; infatti, proprietario del fondo asseritamente intercluso, proprietario del fondo a carico del quale viene chiesta la costituzione di servitù coattiva e proprietario del fondo attraverso il quale già esisterebbe un accesso alla pubblica via non sono titolari di un unico rapporto inscindibile; né la sentenza che venisse emessa tra i primi due soggetti considerati, senza la partecipazione al giudizio del terzo, sarebbe "inutiliter data", atteso che, nel caso di accoglimento della domanda, il proprietario del fondo di cui si assume la interclusione otterrebbe la costituzione della servitù coattiva, mentre, nel caso di rigetto, in favore del proprietario a cui carico è stata chiesta la costituzione della servitù si formerebbe un giudicato escludente la sussistenza del presupposto sul quale la domanda era stata fondata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)